Contraria al diritto internazionale, ma ai sensi di interessi geo-strategici- di Norman Paech, studioso del diritto internazionale e professore emerito di scienze politiche diritto pubblico. Il 20 gennaio 2018 il Presidente turco fece sul serio con ciò che da lungo tempo aveva annunciato, inviò il suo esercito con la cinica denominazione »Operazione Ramoscello d’Ulivo« oltre il confine fino in Siria per conquistare il cantone curdo di Efrîn. Seguì una guerra contro i curdi che si difendevano, con molti morti e feriti nella popolazione civile, espulsioni, profughi e distruzioni indiscriminate. L’occupazione dura fino a oggi e è accompagnata dall’insediamento di altri profughi provenienti dalla Siria duramente colpita dalla guerra, in prevalenza dalla provincia di Idlib, l’ultima roccaforte contesa dei cosiddetti ribelli.
Appena due anni dopo, Erdoğan ha attuato un altro annuncio, e il 9 ottobre 2019 ha dato inizio a una nuova offensiva militare »Fonte di Pace« nel nord della Siria a est dell’Eufrate, dopo che gli USA avevano ritirato le truppe che lì erano di stanza. Con questa aggressione mirava a una »zona di sicurezza« larga 30 km lungo il confine fino al Tigri, per una lunghezza di ca. 450 km. Da questa zona le truppe curde delle YPG [Unità di Difesa del Popolo] dovevano ritirarsi e essere sostituite da militari turchi. Secondo un accordo con il Presidente russo Putin, le pattuglie sono state integrate da soldati russi. Allo stesso tempo Erdoğan ha annunciato un massiccio programma di insediamento di profughi provenienti dalla Turchia che in precedenza erano arrivati lì dalla Siria.
Entrambe le invasioni erano palesemente una flagrante violazione del divieto di uso della forza dell’articolo 2 paragrafo 4 della Carta dell’ONU e dell’integrità territoriale della Siria, protetta dall’articolo 2 paragrafo 7 della Carta dell’ONU e chiaramente lesive del diritto internazionale. Tutti i governi, da Washington passando per Berlino fino a Mosca, erano da tempo preavvisati e hanno avuto tempo sufficiente per prepararsi a queste provocazioni. Ma oltre a critiche mediatiche anche da parte governativa nelle capitali occidentali, non è successo niente. Il 10 ottobre Mosca ha fatto uso del suo [diritto di] veto contro la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU sulla condanna dell’invasione turca. Nessuna pressione politica sul governo di Ankara, nessuna sanzione percepibile, di cui gli USA e l’UE altrimenti fanno uso senza alcun problema. Evidentemente si era soddisfatti del cambiamento del rapporto di forze strategico e del controllo sui curdi. La Turchia in fin dei conti è un partner della NATO, al quale una massiccia violazione contro l’idea di alleanza difensiva che la NATO ha di se stessa può essere generosamente perdonato, perché da tempo l’organizzazione si è trasformata in un’alleanza di intervento.
Autodifesa?
L’invasione sarebbe giustificata solo se fossero presenti un mandato del Consiglio di Sicurezza dell’ONU secondo gli articoli . 39 e 42 della Carta dell’ONU, un assenso della Siria o un diritto all’autodifesa in base all’articolo 51 della Carta dell’ONU. Dato che però non sono presenti né un mandato né un assenso, Erdoğan si appella al diritto di autodifesa dell’articolo 51 della Carta dell’ONU. Attacchi missilistici dalla regione di Efrîn contro obiettivi nelle province turche di Hatay e Kilis sarebbero aumentati. »La sicurezza nazionale della Turchia è sotto minaccia diretta delle organizzazioni terroristiche operanti dalla Siria Daesh [Stato Islamico, IS] e della propaggine siriana del PKK/KCK [Partito dei Lavoratori del Kurdistan/Unione delle Comunità del Kurdistan], del PYD/YPG [Partito dell’Unione Democratica/Unità di Difesa del Popolo]«, si afferma nella motivazione turca. L’articolo 51 della Carta dell’ONU nel suo contenuto trova applicazione solo a seguito di attacchi da parte di Stati. Dalla guerra degli USA contro Al-Qaida in Afghanistan a seguito dell’attacco al World Trade Center dell’11 settembre 2001 in poi, si è tuttavia imposta l’opinione che esiste un diritto di autodifesa anche contro organizzazioni che agiscono militarmente. Tuttavia gli USA hanno potuto violare contemporaneamente la sovranità territoriale, perché il governo afgano dei Talebani aveva dato a Al-Qaida e al suo capo Bin Laden un rifugio sicuro sulle montagne. L’attacco di Al-Qaida così è stato considerato anche un attacco da parte dell’Afghanistan, contro il quale gli USA hanno potuto far valere il loro diritto all’autodifesa. Obiettivo degli attacchi ora erano PYD/YPG, che nonostante la loro opposizione sono da attribuire al governo di Damasco. La Turchia potrebbe far derivare da questo il diritto di penetrare in territorio siriano.
Ma prima che si arrivi al contenzioso giuridico, sono opportuni forti dubbi sul fatto il presunto attacco missilistico possa essere considerato attacco ai sensi dell’articolo 51 della Carta dell’ONU. Può essersi trattato al massimo di missili sporadici che nella battaglia per Efrîn sono arrivati su suolo turco. I curdi in ogni caso hanno dalla loro parte il diritto all’autodifesa contro l’attacco turco. E è molto improbabile che Daesh avrebbe attaccato proprio il Paese dal quale in passato avevano ripetutamente ricevuto sostegno. La tesi della »minaccia diretta« è priva di qualsiasi forza probatoria, tanto che anche il servizio scientifico del Parlamento tedesco, nel suo parere del 7 marzo 2018 (WD 2 – 3000 – 023/18) hanno espresso notevoli dubbi.
Questo vale anche per la seconda offensiva militare »Fonte di Pace« dell’ottobre 2019. Erdoğan anche in questo caso si appella a una situazione generale di minaccia da parte di milizie curde, senza però poter citare serie e concrete azioni di attacco. Nel suo scritto del 9 ottobre 2019 al Consiglio di Sicurezza dell’ONU parla di un »covo per diverse organizzazioni terroristiche« e di »una minaccia diretta e immediata da parte di organizzazioni terroristiche«, intendendo senza dubbio le YPG. Ora il termine autodifesa secondo l’articolo 51 comprende anche la difesa preventiva contro un attacco imminente. Questo però deve essere imminente e concreto, cosa che il governo turco finora non è riuscito a provare. I servizi scientifici del Parlamento tedesco, in un nuovo parere del 17 ottobre 2019 (WD 2 – 3000 – 116/19) fanno giustamente notare che abusi puntuali e violazioni del confine aprono a un diritto di autodifesa, solo qualora si »cumulino in una serie di attacchi«. I curdi in Rojava hanno negato di avere in assoluto attaccato territorio turco. Del resto quale interesse avrebbero a scendere in campo contro un avversario militarmente superiore, mentre è ancora presente la minaccia di IS e devono dedicare tutta la loro attenzione al consolidamento interno del loro status di autonomia in Siria?
L’accordo di Adana e la distruzione del Rojava
Anche la Turchia palesemente non è convinta del diritto all’autodifesa, e per la sua seconda offensiva si appella all’accordo di Adana. »L’accordo Adana, sottoscritto il 20 ottobre 1998 tra la Turchia e la Repubblica Araba di Siria motiva per il mio Paese una base contrattuale per combattere ogni tipo di terrorismo che venga da nascondigli nel territorio siriano, e questo in modo efficace e attuale«, si afferma nella lettera di Erdoğan del 9 ottobre 2019. All’epoca l’accordo era rivolto chiaramente contro il PKK, e portò all’estradizione di Abdullah Öcalan che viveva nelle vicinanze di Damasco. L’accordo impegnava i due Stati alla collaborazione nella lotta contro il terrorismo, comunque definissero il terrorismo, ma non dava a nessuna delle parti la facoltà di fare unilateralmente ingresso nel territorio dell’altra parte. Questo l’ex responsabile del dipartimento di informazioni dello stato maggiore della Turchia, Ismail Hakki Pekin, lo aveva confermato ancora l’8 febbraio 2019 a Deutschen Welle. Tutti i tentativi di darsi una parvenza di legalità anche per questa grossolana violazione dell’integrità territoriale della Siria, sono falliti. La pensano in questo modo anche la prevalenza dei media e degli Stati della NATO, compresi gli USA. Ma una condanna esplicita dell’offensiva militare è arrivata solo dalla Grecia, mentre il Consiglio di Sicurezza dell’ONU non ha preso una decisione.
L’invasione turca è impostata per durare nel tempo, l’esercito vuole controllare una cosiddetta zona di sicurezza larga 30 km [a partire] dal confine settentrionale della Siria tra l’Eufrate e il Tigri. Questa è un’impresa lesiva del diritto internazionale tanto quanto l’invasione stessa e l’occupazione di Efrîn. Non diventa legittima neanche attraverso il fatto che Erdoğan si sia accordato con Putin sul fatto di eseguire congiuntamente i controlli militari con soldati turchi e russi. Se la presenza della Russia in Siria può fare riferimento all’assenso di Damasco, questo tuttavia non da a Putin il potere di aprire ai turchi il confine con la Siria contro l’esplicita obiezione del capo del governo Bashar al-Assad, ancora legalmente in carica. Anche il fatto che i combattenti curdi si siano ritirati dalla zona di 30 km, non è in grado di conferire legittimità all’invasione. L’invasione ha prodotto un’ondata di profughi che secondo indicazioni dell’ONU ammonta a oltre 190.000 persone. Erdoğan vuole usare questa fuga anche per un nuovo insediamento di due milioni di persone che in precedenza erano fuggite in Turchia da IS o dalla guerra contro di esso, nei villaggi e nelle località rimaste vuote. Un tale scambio di popolazioni in una zona occupata è assolutamente lesiva del diritto internazionale. Questo è vietato fin dalle Convenzioni de L’Aia del 1907. Un genocidio (articolo 6 dello Stato di Roma) che molti critici vedono nel nuovo insediamento, però è a stento motivabile. Per quanto brutale e misantropico possa essere il piano, la volontà di distruzione del popolo curdo – una fattispecie caratteristica dell’esistenza del reato – non sarà possibile provarla.
Anche se l’intera operazione, con la quale Erdoğan non persegue altro che di ottenere il controllo militare sui curdi in Siria e di distruggere la loro costruzione di un governo autonomo in Siria finora così efficace, è lesiva del diritto internazionale, resta tuttavia la questione delle conseguenze di una così chiara violazione del diritto internazionale. Dopo che lo Statuto di Roma ha inserito nelle sue fattispecie di reato anche il crimine dell’aggressione e questa dal dicembre 2017 può essere perseguita dalla Corte Penale Internazionale, dal punto di vista giuridico non c’è più nulla che ostacoli un’azione penale contro Erdoğan. La Turchia tuttavia non ha ratificato lo Statuto di Roma. Per questo il Consiglio di Sicurezza dell’ONU dovrebbe trasferire il caso alla Corte Penale Internazionale (articolo 3 lettera b Statuto di Roma) – e anche questo probabilmente fallirà per il veto dei tre Stati NATO, quantomeno degli USA, probabilmente anche della Russia. Come spesso avviene, il diritto fallisce contro gli interessi geo-strategici delle grandi potenze. Le guerre sono sempre anche un mezzo per superare difficoltà interne come la perdita di dominio e la divisione della società. Erdoğan, attraverso la costante evocazione di un pericolo terroristico attraverso PKK e YPG, è stato in grado di schierare la maggioranza della popolazione con la sua crociata in Siria, così come già in precedenza ha sostenuto la guerra contro la popolazione curda all’interno del proprio Paese. La lotta per la maggioranza in Turchia resta il compito prioritario del popolo curdo.
Fonte: Kurdistan Report 207 | gennaio/febbraio 2020